Rinuncia al ricorso tributario: quando il processo si estingue per accordo
La rinuncia al ricorso tributario rappresenta uno strumento fondamentale per porre fine a una controversia con il Fisco, specialmente quando le parti raggiungono un accordo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto giuridico porti all’estinzione del processo, con specifiche conseguenze sulla ripartizione delle spese legali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
Il caso: dall’accertamento fiscale al ricorso in Cassazione
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria a una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. L’atto contestava maggiori ricavi per l’anno d’imposta 2008, per un importo di oltre 900.000 euro. Di conseguenza, venivano emessi avvisi di accertamento anche nei confronti delle due socie per il maggior reddito da partecipazione loro attribuito.
Le contribuenti impugnavano gli atti impositivi e, mentre in primo grado ottenevano una sentenza favorevole, la Commissione Tributaria Regionale ribaltava la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
A questo punto, le socie decidevano di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su cinque motivi. L’Agenzia resisteva con un controricorso, ma il percorso processuale subiva una svolta decisiva.
La svolta: l’accordo conciliativo e la rinuncia al ricorso tributario
Successivamente alla presentazione del ricorso, le contribuenti depositavano un atto di rinuncia al ricorso tributario. Questa decisione non era unilaterale, ma derivava dal raggiungimento di un accordo conciliativo con l’Amministrazione finanziaria. Tale accordo, prodotto in giudizio, non veniva contestato dalla controparte, segnando di fatto la fine della lite.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, presa visione dell’atto di rinuncia e della mancata contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha applicato i principi consolidati in materia. I giudici hanno preliminarmente dato atto del deposito della rinuncia, scaturita da un accordo conciliativo.
Questo fatto sopravvenuto ha fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere. Non c’era più una lite da decidere nel merito, poiché le parti avevano già trovato una soluzione consensuale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per “cessazione della materia del contendere”.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha seguito quanto concordato dalle parti nell’atto di conciliazione. L’accordo prevedeva la compensazione integrale delle spese, e i giudici si sono uniformati a tale volontà, dichiarando le spese interamente compensate tra le parti.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
L’ordinanza conferma un principio cardine del contenzioso tributario: la conciliazione è una via privilegiata per la risoluzione delle liti. La rinuncia al ricorso tributario che ne consegue produce l’effetto automatico dell’estinzione del processo. Questo permette a contribuenti e Fisco di evitare i lunghi tempi e i costi della giustizia, definendo la controversia in modo consensuale. La decisione sottolinea inoltre come gli accordi tra le parti possano estendersi anche alla regolamentazione delle spese legali, vincolando la decisione del giudice sul punto, in linea con l’autonomia negoziale delle parti stesse.
Cosa succede se un contribuente rinuncia al ricorso in Cassazione dopo un accordo con l’Agenzia delle Entrate?
Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché l’accordo tra le parti risolve la controversia e fa venir meno l’interesse a una pronuncia del giudice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso a seguito di un accordo?
Le spese vengono regolate secondo quanto stabilito dalle parti stesse nell’accordo conciliativo. Nel caso specifico, la Corte ha dichiarato le spese integralmente compensate, come concordato tra le contribuenti e l’Agenzia.
La rinuncia al ricorso deve essere accettata dalla controparte per essere efficace?
Nel caso analizzato, l’ordinanza evidenzia che la rinuncia, prodotta in giudizio, non è stata contestata dalla controparte (l’Agenzia delle Entrate), il che ha contribuito a definire il procedimento. La mancata contestazione è un elemento rilevante per la pronuncia di estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna, n. 2475, depositata l’undici settembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Amministrazione notificava avviso di accertamento a carico della RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base partecipativa, relativo all’anno d’imposta 2008, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e di conseguenza di utili per le due socie per € 924.819,76 , cui notificava gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
RINUNCIA
Le socie impugnavano gli atti impositivi e la CTP accoglieva i ricorsi, ma la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia riformando la sentenza di primo grado.
Le contribuenti, quindi, ricorrono in cassazione con cinque motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, ma successivamente le contribuenti hanno depositato rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve darsi atto che le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo, che veniva prodotto e non risulta contestato dalla controparte.
Da tanto deriva l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come concordato con l’atto di conciliazione ed attesa la definizione consensuale della controversia.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024