Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34998 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34998 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
IRAP IRES AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8041/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, e rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO e domiciliata presso i medesimi agli indirizzi pec EMAIL, EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’ AVV_NOTAIO generale dello AVV_NOTAIO che al rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5731/2014, depositata il 25 settembre 2014.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’AVV_NOTAIO , in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per il contribuente e l’ AVV_NOTAIO. dello AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. La C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Roma aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, erano state recuperate una maggiore Ires ed Irap in ragione della rilevata indeducibilità di minusvalenze e della conseguente rettifica della perdita dichiarata.
In data 16 maggio 2019 la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
In data 27 ottobre 2023, invece, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ed istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Ha dichiarato sul punto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Considerato che:
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dai difensori della società ricorrente in virtù di procura speciale allegata agli atti con la quale è stato conferito espressamente detto potere.
Risulta, altresì, che la rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dall’AVV_NOTAIO generale dello AVV_NOTAIO, in persona dell’AVV_NOTAIO, per l’RAGIONE_SOCIALE.
Sussistendo le condizioni di cui all ‘ art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169).
Stante l’espressa adesione della controricorrente , non deve pronunciarsi sulle spese ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, 30 novembre 2023.