Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35544 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 04598/2016 R.G. proposto da Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 31/28/15 depositata il 9 gennaio 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 41428422), riguardante il pagamento dell’Ici per l’anno 2002 , emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente), quale sub concessionaria di un fabbricato ad uso albergo insistente sull’area demaniale dell’aeroporto Leonardo da Vinci .
La CTP ha accolto il ricorso dell’odierna controricorrente .
La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sul presupposto che l’odierna controricorrente fosse del tutto estranea al rapporto tributario controverso che vedeva, invece, come soggetto passivo la RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi, il controricorrente formula un motivo di ricorso incidentale in punto spese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 3, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2001 al 14 agosto 2009, art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la CTR escluso la soggettività passiva Ici in capo al sub concessionario.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., per avere la CTR, nell’interpretare il contratto di subconcessione oggetto del giudizio, ignorato la comune intenzione delle parti e,
in particolare, il comportamento dell’odierna controricorrente successivo alla stipula del predetto contratto.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto la CTR, nella formazione del proprio convincimento, non avrebbe tenuto conto di un fatto non in contestazione tra le parti.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346, cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la CTR omesso di rilevare che la mancata riproposizione con appello incidentale dell’eccezione di giudicato ostava al suo riesame.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2909 cod. civ., art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la sentenza impugnata avrebbe esteso alla presente controversia gli effetti di giudicati favorevoli all’odierna ricorrente relativi agli anni 1999 e 2000, nonostante il dato normativo fosse nel frattempo mutato con riferimento all’anno 2002, oggetto del giudizio.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la controricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 96 cod. proc. civ., sul presupposto che l’odierno ricorrente avrebbe abusato del processo laddove ha ritenuto di insistere nella difesa della doppia imposizione nonostante il formarsi del giudicato esterno sull’individuazione quale unico soggetto passivo dell’Ici di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, allegando e documentando di avere raggiunto un accordo con RAGIONE_SOCIALE sull’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunt o, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata d all’odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o
improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 23 novembre 2023.