Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Come Evitare il Raddoppio del Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che può rivelarsi una mossa strategica fondamentale per porre fine a una controversia. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite e l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti di Causa
Una società consortile operante nel settore dell’energia elettrica aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia Fiscale. L’atto contestava il mancato pagamento di accise sull’energia fornita in un determinato anno, per un importo di circa 15.000 euro.
La società aveva impugnato l’avviso, ma il suo ricorso era stato respinto sia in primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) sia in appello (Commissione Tributaria Regionale). Non arrendendosi, la società, nel frattempo incorporata da un’altra grande azienda del settore energetico, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a sei motivi di diritto per contestare la decisione dei giudici di merito.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Prima che la Suprema Corte potesse esaminare i motivi, si è verificato un colpo di scena: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questo documento, sottoscritto sia dal legale rappresentante dell’azienda sia dal suo difensore, ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento, spostando l’attenzione dal merito della controversia tributaria alle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Corte e la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non è entrata nel merito dei sei motivi proposti. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”. Questa formula indica che, a seguito della rinuncia, la società ricorrente non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante a ottenere una pronuncia dalla Corte. La volontà di non proseguire il giudizio ha reso superfluo l’esame della questione.
Di conseguenza, la Corte ha preso due importanti decisioni accessorie:
1. Compensazione delle spese di lite: Ha stabilito che ogni parte dovesse sostenere le proprie spese legali.
2. Esclusione del raddoppio del contributo unificato: Ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per obbligare la ricorrente a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per iscrivere la causa a ruolo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su principi procedurali consolidati. In primo luogo, la rinuncia al ricorso, anche se non formalmente accettata dalla controparte, determina la cessazione dell’interesse della parte a una decisione. Senza l’interesse ad agire, il processo non può proseguire, e il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione di compensare le spese è giustificata dal “venir meno della controversia sottostante”. Poiché la lite si è conclusa non per una vittoria di una parte sull’altra, ma per la volontà del ricorrente di porvi fine, il giudice ha ritenuto equo che ciascuno si facesse carico dei propri costi.
Il punto più interessante, però, riguarda il contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede il raddoppio del contributo a carico della parte il cui ricorso sia stato respinto integralmente o dichiarato inammissibile. La Corte, tuttavia, citando un suo precedente (Cass. n. 34025/2023), ha specificato che questa norma ha una finalità sanzionatoria, volta a scoraggiare le impugnazioni infondate. Nel caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, non vi è una “soccombenza” in senso stretto, ovvero una sconfitta nel merito. La parte non perde perché ha torto, ma perché sceglie di non proseguire. Pertanto, la finalità sanzionatoria della norma non trova applicazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. La rinuncia al ricorso si conferma uno strumento efficace per chiudere un contenzioso, magari a seguito di un accordo transattivo o di una riconsiderazione delle probabilità di successo. La decisione della Cassazione rassicura sul fatto che questa scelta strategica non comporta automaticamente l’applicazione di sanzioni processuali come il raddoppio del contributo unificato. Ciò consente alle parti e ai loro legali di valutare con maggiore serenità l’opportunità di abbandonare un’impugnazione, con la consapevolezza che, in assenza di una soccombenza nel merito, le conseguenze economiche saranno limitate e prevedibili.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la parte che ha rinunciato non ha più interesse a ottenere una decisione nel merito.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Secondo questa ordinanza, quando la controversia viene meno a causa della rinuncia, la Corte può decidere per la compensazione delle spese, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di soccombenza (sconfitta nel merito), non in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17156/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in Roma, in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 21/2022 depositata il 03/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La C.T.R. della Calabria ha rigettato il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE – società consortile che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) – avverso la sentenza della C.T.P. di Catanzaro di rigetto del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero RAGIONE_SOCIALE accise sull’energia elettrica fornita per l’anno 2010 e vettoriata nella provincia di Catanzaro, per l’importo di euro 14.718,13.
Avverso la prefata decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE con 6 motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente in data 15 marzo 2024 ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
L a dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse .
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto, vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile . Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024