Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15791 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/06/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 975/24/17, depositata il 20 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio.
Tributi altri
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25748/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-ricorrente – contro
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 975/24/17, depositata il 20 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un invito al pagamento emesso dall’agente della riscossione.
1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato che:
-col ricorso introduttivo del giudizio, l’appellante aveva impugnato i seguenti atti: «1. il ruolo esattoriale anno 2005, numero 16, partita 30684 di C 1.254,59; 2. la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA deducendo che non era mai stata notificata; 3. l’invito al pagamento dei tributi iscritti a ruolo n. 29120109009211346, notificato il 20/7/2010»;
diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, doveva ritenersi «suscettibile di impugnazione l’invito al pagamento notificato dall’Agente della riscossione alla società RAGIONE_SOCIALE il 20/7/2010, considerando che con tale atto è stato evidenziato il mancato pagamento in particolare degli importi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate di Canicattì per imposte ed interessi di mora di cui alla cartella n. NUMERO_CARTA notificata in data 11/03/2005.»;
ciò non di meno, detta impugnazione -con la quale non si erano dedotti vizi propri dell’atto impugnato -rimaneva inammissibile in quanto la cartella di pagamento era stata «ritualmente notificata in data 11/03/2005 alla società RAGIONE_SOCIALE e non è stata impugnata nel termine di giorni sessanta dalla data di notificazione, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 21 d. lgs. n. 546/1992.»;
destituito di fondamento rimaneva, poi, il motivo di appello col quale si censurava l’omessa chiamata in causa dell’Ente impositore in quanto, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, sul concessionario «incombe l’onere di chiamare in
giudizio l’ente titolare del credito tributario, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto nella specie non è configurabile un litisconsorzio necessario.»;
-la produzione documentale dell’agente della riscossione (copia attesta conforme all’originale del la «relazione di notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, richiamata nell’invito di pagamento») aveva formato oggetto di tardivo disconoscimento da parte della contribuente, che ne aveva contestato la conformità all’originale (solo) in appello e, peraltro, in termini generici che non resistevano all’obiettivo contenuto di detta documentazione che esponeva «la riproduzione meccanica del numero della cartella esattoriale e della denominazione della società contribuente …. dati corrispondono a quelli contenuti nell’estratto di ruolo prodotto già in primo grado dalla medesima società RAGIONE_SOCIALE»; rilievi, questi, che rendevano pertanto irrilevante la denunciata violazione del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18;
i residui motivi di ricorso -che, peraltro, pur rimanevano destituiti di fondamento -risultavano inammissibili in quanto involgevano vizi (del ruolo o della cartella di pagamento) che avrebbero dovuto dedursi con l’impugnazione della stessa cartella.
– COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, ed all’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto irrilevante l’omessa chiamata in
causa dell’Ente impositore, da detta omissione conseguendo che l’agente della riscossione assumeva in proprio le conseguenze dell’esito (sfavorevole) della lite, avuto riguardo ai dedotti vizi dell’iscrizione a ruolo ed al difetto di prova delle ragioni della pretesa impositiva;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare l’eccezione svolta da ess a esponente in ordine all’omessa produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relativa relata di notifica, essendosi controparte limitata alla produzione dell’estratto di ruolo e della relata di notifica, atti, questi, che avevano formato oggetto di tempestiva contestazione quanto alla loro conformità agli originali;
1.3 -col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame non aveva esaminato il motivo di appello involgente la censura secondo la quale gli atti prodotti in giudizio dall’agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica), non potevano offrire riscontro alla contestata notifica della cartella di pagamento in quanto non erano stati resi conformi agli originali, ai sensi dell’art. 18, cit., e detta conformità agli originali era stata in giudizio contestata da essa esponente;
1.4 -il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art. 2697 cod. civ., nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato le difese svolte da essa esponente in ordine alla produzione documentale di controparte (estratto di ruolo) che -in quanto utilizzabile nel solo àmbito del procedimento di riscossione -non poteva costituire prova legale della (pur) contestata notificazione della cartella di pagamento;
1.5 -col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e agli artt. 2697 e 2712 cod. civ., assumendo, in sintesi, che -a fronte della produzione documentale operata da controparte nel giudizio di appello, e dello specifico disconoscimento di conformità (agli originali) degli atti (così) prodotti, -il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare l’esibizione in giudizio, ai sensi dell’art. 22, comma 5, cit., degli originali degli atti (matrice o copia della cartella di pagamento con la relazione di notifica), in difetto conseguendone come indimostrata la contesta notifica della cartella di pagamento;
1.6 -il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, agli artt. 112 e 148 cod. proc. civ. , ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di
pronunciare sull’eccezione con la quale si era dedotto che nella prodotta copia della relata di notificazione della cartella di pagamento era stato (abusivamente) apposto un timbro dell’ufficio col quale si era inteso colmare il difetto di indicazione (in relata) dell’identità, qualifica e sottoscrizione dell’agente notificatore; difetto di indicazioni, questo, dal quale non avrebbe potuto che conseguire l’inesistenza giuridica della notifica.
– In via pregiudiziale deve rilevarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (art. 390 cod. proc. civ.).
2.1 -Difatti, con la memoria depositata, la ricorrente ha dichiarato di voler («In ogni caso») rinunciare «all’impugnazione RG n. 25748/2017 … chiedendo la cessazione della materia del contendere».
Sebbene detta memoria alluda ad atti (cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo di diritti camerali dovuti per gli anni 2000 e 2005) di cui non v’è menzione alcuna né nella gravata sentenza né nello stesso ricorso per cassazione – ed esponga (anche) l’impossibilità di provare un qualche pregiudizio, qual prospettabile ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4bis (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215 ), sull’assunta equiparazione dell’impugnazione dell’invito al pagamento all’impugnazione dell’estratto di ruolo, -non v’è alcun dubbio che, nella fattispecie, sia stata espressa un’inequivoca rinuncia al ricorso; e che ad ogni modo emerga -sulla stessa base delle (pur) inconferenti indicazioni, sopra ripercorse – il (sopravvenuto) venir meno dell’interesse a ricorrere cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso.
Come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio – nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia
notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
2.2 -La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio .
-Non ricorrono i presupposti per regolare, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte intimata, né sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio