Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 4600/2016 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Fiumicino, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dal AVV_NOTAIO
(codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
per la cassazione della sentenza n. 33/28/2015 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), depositata il 9 gennaio 2015 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) respingeva l’appello proposto dal Comune di Fiumicino avverso la sentenza n. 157/59/2011 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dichiarava illegittimo l’atto impugnato dalla società contribuente con il quale era stata liquidata, per l’anno di imposta 2001, la somma di 91.153,96 € a titolo di ICI per il possesso, quale subconcessionaria, di un fabbricato (‘RAGIONE_SOCIALE‘) insistente sull’area demaniale dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’;
il Comune di Fiumicino impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9 febbraio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 18 marzo 2016, articolando altresì ricorso incidentale, basato su di un unico motivo, avverso il quale l’istante notificava il 29 aprile 2016 il relativo controricorso;
con atto del 12 novembre 2019, sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e depositato telematicamente il 6 dicembre 2023, il Comune di Fiumicino dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, rappresentando e documentando di aver raggiunto con ‘RAGIONE_SOCIALE‘ un accordo stragiudiziale che aveva definito altra (medesima) controversia (di cui al giudizio n. 4308/2016 di ruolo generale,
pendente presso questa Corte), segnalando quindi di non aver più motivo di coltivare il presente giudizio;
RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla predetta rinuncia ed alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, con dichiarazione resa in calce alla rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore della società;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, addì 19 dicembre 2023.