Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9483/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 6976/2021 depositata il 04/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione, di seguito la società) impugnava un avviso di pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), proveniente dall’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli (di
seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione,
La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli che accoglieva il ricorso.
L’appello erariale veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza 18356/2019, accoglieva, cassando la sentenza impugnata e disponendo rinvio al giudice del merito.
Riassunta la causa, la CTR della Campania, con sentenza 6976/01/2021, accoglieva l’appello dell’ADM.
La società ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi.
L’ADM ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello;
Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: illegittima statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE eccezione sulla violazione al diritto al contraddittorio preventivo;
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.391 -bis e 295 c.p.c., nonché del principio del giusto processo;
Violazione dell’art.112 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, comma 1 -bis, e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988.
Violazione e falsa applicazione dell’art.11 2697 c.c. e 112c.p.c: illegittimità della conclusione per cui la società dovrebbe rispondere del dirottamento del gas in quanto posto in essere dal suo legale rappresentante;
Violazione dell’art.8, comma 36, L. 67/1988 e violazione art.7 D.L. 269/2003, in relazione agli artt.2, comma 2, e 9 D.lgs. 472/1997: Motivazione apparente in relazione alla compartecipazione alla frode della RAGIONE_SOCIALE e violazione del principio affermato dalla CGUE, secondo il quale l’ufficio ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode;
Violazione e falsa applicazione dell’art.7, L.212/2000: illegittimità della mancata allegazione della sentenza di patteggiamento all’avviso di accertamento.
In data 7.2.2025 è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di NOME COGNOME, quale ex rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME, quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 24.5.2024.
Va rammentato che « In tema di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del
2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).
A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso (v. art. 35 comma 6, d.lgs, n. 149/2022), la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, come risulta sia avvenuto in questo caso.
Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Quanto alle spese, sussistono i presupposti per la compensazione considerata la natura della lite e l’andamento del giudizio.
Non vi è da provvedere sul cd. ‘doppio contributo’ poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 34025 del 2023; Cass. n. 32622 del 2024).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25/02/2025.