Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14482/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE (Na), alla INDIRIZZO, in persona del Dirigente dell’Avvocatura, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, a ciò delegata con decreto sindacale n. 12 del 18/02/2020 e con successivo decreto sindacale di conferma n. 59216 del 19/07/2022, e rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Nola (Na) ed elettivamente domicilia in Roma (00155), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO ( C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO, in
Avviso accertamento Tari
Rinuncia ricorso
persona del suo presidente p.t., NOME COGNOME (C.F: CODICE_FISCALE), nato a RAGIONE_SOCIALE (NA) il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa dalla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli alla INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 112/2023 emessa dalla CTR Campania in data 09/01/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
1. La RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza con la quale la C.T.P. di Napoli aveva rigettato il ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento n. 43880 del 20/12/2019 ai fini del recupero della TARI 2016, oltre sanzione amministrativa ed interessi.
L’avviso di accertamento impugnato era stato preceduto dalla notifica di un prodromico sollecito di pagamento (n. 4927 del 26/02/2019 TARI 2016), ricevuto per notifica dalla RAGIONE_SOCIALE in data 20/06/2019 e non impugnato, che, a sua volta, costituiva la conseguenza giuridica dell’annullamento i n via di autotutela di un precedente sollecito n. 723 del 12/12/2017.
Tale ultimo annullamento era stato disposto, in quanto, relativamente alla superficie di 15.139 mq, il sollecito riportava una categoria TARI errata, e cioè quella di ‘Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta’, con conseguente emissione di un nuovo sollecito (n. 4927) recante la categorizzazione della superficie all’interno della tipologia ‘Attività di ormeggio’, con la conseguenza che la CTR Campania, con sentenza n. 9179/20/2019, depositata il 09/12/2019, aveva dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnativa del NUMERO_DOCUMENTO, in ragione, appunto, dell’annullamento dell’atto da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in esercizio del cd. potere di autotutela sostituiva.
Già in precedenza, peraltro, il detto sollecito era stato annullato dalla CTP di Napoli con sentenza n. 17942/16/2018 in quanto, appunto, la superficie di mq. 15136 (Porto di RAGIONE_SOCIALE) era stata inclusa nella categoria tariffaria ‘autorimesse, magazzini e depositi senza vendite dirette’ di cui alle liste utenze del Regolamento TARI del RAGIONE_SOCIALE.
2. La CTR Campania accoglieva il gravame della contribuente, evidenziando che al secondo sollecito di pagamento non poteva che attribuirsi l’identità di un mero “avviso bonario” con cui il RAGIONE_SOCIALE, in un’ottica di “collaborazione”, invitava il contribuente a versare l’importo nella misura indicata (ex art. 36 Regolamento Tari comune di RAGIONE_SOCIALE per l’anno di riferimento), con la conseguenza che doveva essere riconosciuta al contribuente la mera facoltà, e non l’obbligo, di impugnazione, potendo indirizzare le proprie censure verso il successivo avviso di accertamento, di cui era prevista l’emissione in caso di mancato pagamento del contribuente. Aggiungeva, sulla premessa che i presupposti di ammissibilità per l’esercizio dell’autotutela sostitutiva erano che l’atto impositivo oggetto di annullamento doveva essere inficiato nella sua validità esclusivamente da vizi di natura formale e che il nuovo atto da emettere ‘in sostituzione’ deve riprodurre il medesimo, identico contenuto sostanziale del precedente annullato, che, nel caso di specie, l’atto successivo, ovvero l’avviso di accertamento, poneva, invece, a fondamento della pretesa un requisito sostanziale differente, costituito dall’inserimento della medesima superficie della pretesa contenuta nel primo sollecito di pagamento in differente categoria. Concludeva nel senso che il RAGIONE_SOCIALE, di fronte al difetto di motivazione già rilevato in sede giudiziale, atteso il limite del vizio sostanziale del difetto di motivazione, non avrebbe potuto emanare l’avviso di accertamento (in sostituzione di quello annullato) ed aveva pertanto esercitato in forma impropria il potere di autotutela sostitutiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico, articolato motivo. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, D.M. n. 37/1997, in attuazione dell’art. 2 -quater, comma 1, del d.l. n. 564/1994, conv. in l. n. 656/1994, e 53 e 97 Cost., in riferimento ai principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che avesse esercitato in forma ‘impropria’ il potere di autotutela sostitutiva.
Con nota congiunta del 3 settembre 2024 la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, premesso di aver raggiunto un accordo transattivo che prevede, tra l’altro, la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite, da cui conseguiva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso, hanno rinunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione e al controricorso, chiedendo adottarsi i consequenziali provvedimenti di legge, con integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti, nonostante avessero già conferito, giuste procure speciali accluse nei fascicoli telematici, ai rispettivi difensori (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO) specifico mandato a rinunciare al ricorso, hanno sottoscritto personalmente la predetta nota per ratifica ed accettazione del suo contenuto, nonché per espressa rinuncia ai ricorsi ed ai controricorsi depositati.
6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
L’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2024 .