Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3295/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2386/2021 depositata il 25/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il giudizio riguarda l’impugnazione della sent. n. 2386/2021 , pronunciata dalla CTR della Lombardia in data 25/06/2021, ed è relativo ad un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE notificato a mani di una persona fisica in data 27/07/2018, la quale aveva sottoscritto la ricezione in qualità di ‘destinatario o persona abilitata’.
La società contribuente impugnava l’avviso deducendo l’illegittimità della notifica e l’infondatezza della ripresa a tassazione, per quote di ammortamento costo del personale, deducibilità dei compensi degli amministratori, infondatezza delle ulteriori riprese e, conseguente, illegittimità delle sanzioni applicate.
La CTP di Lecco riteneva inammissibile il ricorso, in quanto notificato all’amministrazione finanziaria oltre il termine di 60 gg. di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Proposta impugnazione da parte della contribuente, in data 23/09/2020 il difensore della società dichiarava l’intervenuto fallimento della propria assistita, ma la CTR -con la decisione oggetto del presente ricorso -non disponeva l’interruzione del giudizio ed accoglieva l’impugnazione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di cinque motivi.
La contribuente non si è costituita.
Nelle more del giudizio, l’Ufficio ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, in quanto nel frattempo la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione da parte della CTR della Lombardia, con la sentenza n. 3221/2022.
E’ stata quindi fissata l’udienza camerale del 4 febbraio 2025.
CONSIDERATO CHE
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame de i motivi di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione : gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016).
In ogni caso va ricordato l’insegnamento di Sez. 3, ord. n. 9201 del 02/04/2021 (Rv. 661077 – 01), per la quale la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, non essendosi ritualmente costituita in giudizio la contribuente, che va pertanto ritenuta come mera intimata, non vi è spazio per alcuna pronuncia in tema di spese.
In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,
poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.