Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5854/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Locri
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2543/2021 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata in data 14.7.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’8.5.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
1.La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 2543/2021 della C.T.R. di Reggio Calabria, che, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, confermava la pronuncia del
OGGETTO: IRAP riscossione – Rinuncia al ricorso per cassazione -estinzione
giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA
2.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’udienza camerale dell’8.5.2025, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.La società ricorrente ha depositato telematicamente, in data 25.2.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal difensore e dal legale rappresentante della società, con la quale dichiara di non aver più interesse a coltivare il giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022.
La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8.5.2025.