Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 20958/2017 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Novara (NO), alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME del Foro di Novara (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Roma.
– RICORRENTE –
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco in carica pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 311 del 3 ottobre 2017 e determina n. 54 del 13 ottobre 2017, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1128/4/2017 della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17 luglio 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 19 settembre 2024.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (da ora anche RAGIONE_SOCIALE) propose, con atto notificato il 5/6/11 settembre 2017, tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di Novara all’istanza di rimborso dell’Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia popolare in sua proprietà;
il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato il 25 ottobre 2017;
l’RAGIONE_SOCIALE depositava memoria ex art. 380 -bis . 1. c.p.c. e, poi, con atto notificato alla controparte in data 31 agosto
2021, prendendo atto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell’utilizzo diretto degli immobili da parte dell’ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole, rinunciava al ricorso;
la ricorrente ha poi chiesto, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, di compensare le spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 c.p.c.;
la predetta rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte e la sua natura di atto unilaterale non accettizio, non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
in ordine alla regolamentazione delle spese, va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE, per cui, preso atto della non insistenza di quest’ultimo una volta affermatosi quell’indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
questa Corte ha, in particolare, condivisibilmente affermato che «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: «[…] tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell’indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell’utilizzo diretto per l’esenzione dall’ICI e dall’IMU degli immobili detenuti dalle RAGIONE_SOCIALE di cui alla Legge della Regione RAGIONE_SOCIALE 26 aprile 1993 n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali» (così Cass., Sez. T. 19 giugno 2023, n. 17508);
le spese del presente giudizio vanno, dunque, compensate tra le parti e va, inoltre, dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921);
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.