Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6109/2021 R.G., proposto
DA
il Comune di Sarno (SA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Salerno, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Nola (NA) , in persona del l’amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno il 20 ottobre 2020, n. 4881/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO RIFIUTI SPECIALI ESTINZIONE
Rep.
il Comune di Sarno (SA) ha proposto ricorso -sulla base di due motivi – per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di Salerno il 20 ottobre 2020, n. 4881/02/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento della TARES relativa a ll’anno 201 3, per l ‘importo di € 25.578,55, con riferimento a i locali dell’esercizio sito nel medesimo Comune, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’11 dicembre 2019, n. 4320/13/2019 , con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -sul presupposto che il regolamento comunale dovesse essere disapplicato per l’omessa previsione di criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è rimasta intimata;
in corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversia, il Comune di Sarno (SA) ha depositato rinuncia al ricorso;
CONSIDERATO CHE:
la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale del ricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso (art. 391, primo comma, cod. proc. civ.);
la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione
della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
3. per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali;
4. ad ogni modo, essendo rimasta intimata la controparte, non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulla regolamentazione delle spese giudiziali;
5. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di
omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 31 maggio