Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
Oggetto:
Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21565/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME
NOME NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1383/51/2016, depositata il 16.02.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME Grazia avverso l’ avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione a ll’anno 200 9,
con il quale l’Ufficio determinava maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973;
i giudici di appello hanno osservato, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che l’accertamento si era fondato sulla ricostruzione dei dati contabili derivanti dalla dichiarazione Modello Unico 2010 della stessa contribuente, relativa ai redditi 2009, nonché dalla dichiarazione ai fini Irap; i dati rilevati apparivano in contrasto con i criteri di ragionevolezza ed economicità, posti a presidio dell’attività commerciale, e le giustificazioni addotte dalla contribuente non erano idonee ad annullare l’avviso impugnato;
la contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;
l ‘Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per extrapetizione;
con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per assenza dei motivi specifici;
con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio di non contestazione;
con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
con il quinto motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omesso
accertamento del giudicato e carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.;
-con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 74, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972;
-con il settimo motivo, deduce l’omessa e/o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio;
va preliminarmente rilevato che il difensore della contribuente, munito di procura speciale a tale effetto, ha dichiarato con memoria depositata in data 30.01.2025, di rinunciare al ricorso per cassazione per carenza di interesse, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazionequater ) ed essendo in corso il pagamento delle rate previste dal prospetto inviato dall’agente della riscossione;
-la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comm i 1 e 2, cod. proc. civ.;
la stessa risulta ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria in data 4.02.2025 , in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2025