Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2757-2024 R.G. proposto da:
CASA GENERALIZIA DELL’RAGIONE_SOCIALE CUORE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3594/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 15.6.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Casa Generalizia dell’istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso avviso accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Fiumicino.
Il Comune è rimasto intimato.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/1/2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’ente impositore.
1.3. La declaratoria di estinzione esclude, inoltre, l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25485
del 2018), e dell’art. 380 bis , terzo comma, c.p.c., in difetto di pronuncia in conformità della proposta di definizione anticipata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità