Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4711  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2757-2024 R.G. proposto da:
CASA GENERALIZIA COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI FIUMICINO , in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 3594/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 15.6.2023;
udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE  propone  ricorso,  affidato  a  tre  motivi,  per  la  cassazione  RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto  del  ricorso  proposto  avverso  avviso  accertamento  IMU  2015 emesso dal Comune di Fiumicino.
Il Comune è rimasto intimato.
È  stata  formulata  proposta  di  definizione  anticipata  del  ricorso,  ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  380 bis c.p.c., per essere  stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEo stesso.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È  stata,  quindi,  disposta  la  trattazione  in  camera  di  consiglio,  in applicazione degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/1/2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
1.3. La  declaratoria  di  estinzione  esclude,  inoltre,  l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (cfr. Cass. n. 25485
del  2018),  e  RAGIONE_SOCIALE‘art.  380 bis ,  terzo  comma,  c.p.c.,  in  difetto  di pronuncia in conformità RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità