Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
RINUNCIA INAMMISSIBILITA ‘ RICORSO
sul ricorso iscritto al n. 13183/2016 del ruolo generale, proposto
DA
(1) RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), corrente in Cossano Belbo, alla INDIRIZZO -ora RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, e (2) COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata ad Alba (CN) il DATA_NASCITA e residente in Cossano Belbo, alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale dichiarato CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1269/1/2015 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino), depositata il 26 novembre 2015, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti con cui l’Ufficio, all’esito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nel corso dell’anno 2010 sulla società RAGIONE_SOCIALE e sulla ricorrente, aveva riqualificato una serie di atti di cessione di singoli beni intervenuti tra le suddette società come cessione di azienda, con conseguente disconoscimento della detraibilità dell’Iva relativamente alle menzionate operazioni;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) rigettava l’appello proposto dalla contribuente;
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., il 20 maggio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE notificava in data 23 giugno 2016 controricorso, chiedendo di rigettare l’impugnazione;
con istanza depositata in data 16 maggio 2024 la ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando di aver pagato il debito posto a base dell’atto impugnato e ritenendo, quindi, cessata la materia del contendere;
RITENUTO CHE:
la documentazione prodotta, costituita dalle schede dell’RAGIONE_SOCIALE concernenti la situazione debitoria della ricorrente e riferite a varie cartelle di pagamento, nonché a tre avvisi di accertamento, unitamente alle relative quietanze, non consente di accertare il dedotto pagamento della pretesa in questione, giacchè non risultano elementi che permettano di associare le predette cartelle all’avviso in oggetto (recante il n. NUMERO_DOCUMENTO e notificato il 23 marzo 2012), così come diversi sono i tre accertamenti oggetto di sgravio (contrassegnati con il n. 63712009352993001000, notificato il 26 marzo 2012, con il n. 63713010315731009000, notificato il 13 giugno 2013 e con il n. 63716013362856000000, notificato il 18 aprile 2016);
nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. , il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria;
la rinuncia è stata comunicata dalla cancelleria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 16 maggio 2024, ma essa è irrituale perché non sottoscritta dalla parte, ma solo dal difensore privo di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficiente la facoltà di rinunciare agli atti conferita nell’originaria procura alla lite, occorrendo ai fini che occupano un mandato ad hoc (v. Cass., Sez. III, 16 maggio 2024, n. 13636; Cass., Sez. II., 6 giugno 2022, n. 18033 e Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837, ai cui contenuti si rinvia);
la rinuncia è, tuttavia, pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 8 luglio 2006, n. 15980);
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE dedotte, non contrastate, ragioni della rinuncia al ricorso;
non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175, cui adde Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 e Cass. Sez. T. 31 gennaio 2024, n, 2921).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.