Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5061 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5061  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
Avv. Acc. IRPEF IRAP 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27187/2016 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 225/2016, depositata in data 9 maggio 2016.
Udita la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  21  gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
 NOME  COGNOME  riceveva  nel  2008  contributi  regionali  per  la valorizzazione di proprio immobile, locato e destinato ad attività di agriturismo, pari a € 50.000,00,  con  i quali  provvedeva  ad
effettuare lavori di ristrutturazione per un costo di € 57.137,40. In dichiarazione, il contribuente indicava tra i ricavi la somma ricevuta dalla Regione e tra i costi la somma spesa per la ristrutturazione. L’RAGIONE_SOCIALE – emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione disconoscendo il costo indicato, in quanto, ai sensi dell’art. 108 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le spese relative a beni strumentali per l’esercizio di impresa sono deducibili con ammortamento pluriennale secondo gli anni di utilizzo del bene; nella fattispecie, trattandosi di bene di terzi destinato all’attività di agriturismo e locato per 15 anni, prorogabile per altri 15, i costi di ristrutturazione sostenuti dovevano essere ammortizzati almeno negli anni di durata legale della locazione (30 anni).
 Avverso  l’avviso  di  accertamento  il  contribuente  proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
 La  C.t.p.  di  RAGIONE_SOCIALE,  con  sentenza  n.  95/02/2015,  rigettava  il ricorso del contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche  l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
 Con  sentenza  n.  225/01/2016,  depositata  in  data  9  maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
 Avverso  la  sentenza  della  C.t.r.  dell’Umbria,  il  contribuente  ha proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  tre  motivi.  L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione  tra  le  parti  in  relazione  ai  ricavi  mai  realizzati -Art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza  impugnata,  la C.t.r. ha stabilito la ripresa a tassazione dei costi relativi al procedimento di ammortamento del contributo  in  conto  impianti,  omettendo  però  di  valutare  che  nel corso  dell’anno  2008  il  contribuente  non  aveva  ottenuto  alcun provento dall’attività.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Errata applicazione della disciplina dell’art. 109, comma 1, TUIR in materia di competenza e di correlazione costi/ricavi -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fatto mala applicazione dei principi della competenza e della correlazione costi -ricavi, non riconoscendo che i contributi in conto impianti concorrevano alla formazione del reddito a partire solo dal 2010, anno in cui l’immobile è entrato in funzione e ha generato i primi ricavi per l’effetto del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esatto adempimento della procedura di ammortamento ex art. 109, comma 1, TUIR -Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha stabilito che era onere del contribuente dimostrare l’adempimento della procedura di ammortamento, nonostante lo stesso avesse fornito puntuale documentazione di ciò.
Va premesso che, con documento depositato in data 14 ottobre 2024  e  sottoscritto dal contribuente e dal suo difensore, si comunicava la volontà di rinunciare al ricorso.
2.1. Orbene, sebbene tale rinuncia non risulti formalmente comunicata all’RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio – essa, peraltro, provenendo dal ricorrente, rivela il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente medesimo. Invero, l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati RAGIONE_SOCIALE stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876). Si compensano le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2025.