Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6623/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata ex lege
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, -controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, n. 1223/2016, depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di NOME COGNOME, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Co n quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito percepito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreno di proprietà per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
L’Ufficio riteneva che il compenso fosse tassabile quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett, l) t.u.i.r. atteso che la proprietà dei terreni era stata acquistata in virtù di successione ereditaria.
La difesa erariale in data 28 giugno 2019 ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, dando atto della «direttiva di abbandono» n. 28 del 27 giugno 2018 relativa al contezioso avente ad oggetto il trattamento fiscale dei corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie da parte di soggetti non e sercenti l’attività di impresa, alla luce RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018.
Il contribuente ha depositato memoria ed ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che la circolare citata confermava le ragioni del contribuente ed insisteva per la condanna alle spese.
Considerato che:
Deve rilevarsi che la difesa erariale ha depositato in data 28 giugno 2019 ‘istanza di rinuncia e cessazione della materia del contendere’ non provvedendo, tuttavia, a notificare la stessa al
contribuente secondo quanto previsto da ll’art. 390 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile.
Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita; tuttavia, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. 22/072019, n. 13923).
Quanto alle spese di lite, l ‘infondatezza del ricorso è confermata da quanto affermato nella ridetta circolare la quale, a propria volta, prendeva atto di quanto statuito da questa Corte già con sentenza n. 15333 del 2014, precedente alla proposizione del ricorso; non si ravvisano, pertanto, i presupposti per la compensazione sollecitata dalla difesa erariale.
Stante il tenore della pronunzia, ed essendo la ricorrente Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non ci sono i presupposti per imporre il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del contribuente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.