Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2024
Oggetto: tributi – cartella
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18272/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 530/01/2022, depositata in data 12 giugno 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Che RAGIONE_SOCIALE ha proposto impugnazione avverso una cartella di pagamento per carichi tributari dei periodi di imposta 2003, 2004, 2005, che traevano origine da atti di contestazione di sanzioni; gli avvisi facevano seguito a una verifica, in esito alla quale si accertava che il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. COGNOME NOME fosse risultato amministratore di fatto della medesima, pur essendo formalmente residente in San Marino e si accertava che la società fosse residente in Italia presso la sede di RAGIONE_SOCIALE;
che la CTP di Pesaro ha accolto il ricorso sulla base di un giudicato esterno formatosi in relazione alla società di fatto contribuente, giudicato formatosi in relazione a precedenti periodi di imposta;
che la CTR delle Marche, con sentenza in data 12 giugno 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , confermando la formazione del giudicato esterno ritenendo, in particolare, che il giudicato esterno, formatosi per effetto di quattro pronunce di questa Corte, per quanto formatosi in diversi periodi di imposta, ha investito accertamenti relativi a circostanze di fatto a carattere permanente;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi e che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. , avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto volto a riproporre le eccezioni di merito relative ad atti di contestazione dai quali erano scaturite le cartelle di pagamento, nonché osservandosi, in particolare, che gli
originari atti impositivi erano stati oggetto di sgravio a fronte, invece, degli atti di contestazione che non erano stati oggetto di impugnazione ed erano divenuti pertanto definitivi;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha impugnato la cartella di pagamento al fine di far valere ragioni di merito della pretesa tributaria che dovevano ritenersi definitivamente precluse;
che il ricorrente in data 4 settembre 2023 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per cui -in assenza di costituzione dell’intimato e di comunicazione della rinuncia (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.) deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (Cass., Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876), senza alcuna pronuncia sulle spese;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 14 settembre 2023