Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33237 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23323/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste n. 81/11/2015, depositata il 2.3.2015;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che NOME COGNOME ricorse avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE entrate per maggiore imposizione irpef, addizionale regionale, addizionale comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Gli avvisi di riferivano al reddito di partecipazione dichiarato dal contribuente e rettificato dall’Ufficio a seguito del controllo espletato dalla guardia di finanza alla RAGIONE_SOCIALE della quale la stessa è socia al 50%.
I ricorsi, riuniti, vennero respinti dalla commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza venne quindi impugnata ed il giudice di seconde cure respinse l’appello.
NOME COGNOME impugna la sentenza con 7 motivi mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c.
Motivi della decisione
1 Successivamente alla presentazione del ricorso, la ricorrente, ha comunicato che l’RAGIONE_SOCIALE ha annullato parzialmente gli avvisi in relazione alle annualità 2006 e 2007 e, pertanto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite come da accordi con controparte.
Emerge dagli atti che la rinuncia sia stata comunicata all’RAGIONE_SOCIALE via EMAIL.
Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.
Deve quindi dichiararsi l’inammissibile il ricorso originariamente proposto per sopravvenuta carenza di interesse. Stante la costituzione tardiva dell’RAGIONE_SOCIALE, non vi è da provvedere sulle spese.
Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, da parte della ricorrente stante la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta rinuncia al ricorso atteso che n tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2015, n. 12175).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 27/09/2023.