Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2926  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12883/2015 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’impresa individuale  corrente  in  Trinità  (CN)  sotto  la  ditta  ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Mondovì (CN), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
la  RAGIONE_SOCIALE -Segreteria  del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore
;
INTIMATA
avverso  la  sentenza  depositata  dalla  Commissione  tributaria regionale di Torino il 6 marzo 2015, n. 278/38/2015;
CONTRIBUTO UNIFICATO RISCOSSIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata  del  12  gennaio  2024  dal  AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente sotto la ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Torino il 6 marzo 2015, n. 278/38/2015, la quale, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento del contributo unificato nella misura di € 4.000,00 per un procedimento promosso con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (n. 1208/2011 R.G.) in materia di appalti, ha accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE -Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino col n. 90/11/2013, con compensazione delle spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che il  contribuente  avesse  ricevuto  regolare  notifica  dell’invito  di pagamento presso il domicilio eletto ai fini del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo;
 la  RAGIONE_SOCIALE  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE -Segreteria  del Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Piemonte  è  rimasta intimata;
in corso di causa, premesso di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e di
aver ottemperato all’integrale pagamento del debito risultante dalla cartella di pagamento secondo le indicazioni dell’agente della riscossione, il contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione ed ha chiesto l’estinzione del procedimento;
CONSIDERATO CHE:
la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.);
pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese »,  deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; quest’ultima disposizione , nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli « assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi »; in ipotesi non trova, infatti, applicazione l’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui: « La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale »), non dovendo essere accettata la rinuncia al ricorso dalla controparte intimata;
5. tuttavia, in linea generale, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell’operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si pone come un’eccezione alla regola prevista dall’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare: Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326); ad ogni modo, nella specie, nulla deve essere
disposto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la controparte del rinunciante è rimasta intimata; 6. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). 
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma in camera di consiglio il 12 gennaio 2024.