Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11073/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. II GRADO DELLA CAMPANIA SEZ.ST. SALERNO n. 7287/05/22 depositata l’ 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7287/05/22 dell’1 1/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 65/02/21 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un atto di pignoramento presso terzi emesso a seguito della notifica di un avviso di accertamento e di tre cartelle di pagamento, concernenti IRES, IVA e altri tributi relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014 .
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva in giudizio con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) restava intimata.
Con atto depositato in data 05/02/2023 la ricorrente rinunciava al ricorso in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, come più sopra precisato, la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Orbene, indipendentemente dalla notifica alla parte costituita, la rinuncia determina la carenza di interesse al ricorso, sicché va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità dello stesso.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Le ragioni della rinuncia costituiscono giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.