Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9200/2023 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso in proprio
Oggetto: Registro
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio n. 4658/2022 depositata il 27 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è un avviso di liquidazione (n. 2015/003/EM/000023037/0/001 del 2015), notificato dall’Agenzia delle
Entrate (d’ora in poi intimata) a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione riguardante l’esecuzione mobiliare n. 23037/15 emessa dal Tribunale di Roma.
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado.
Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria, nonché atto a firma congiunta di rinuncia al ricorso; la controricorrente si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, allegando e documentando, l’ annullamento dell ‘avviso di accertamento oggetto del presente giudizio da parte dell’odierna intimata (vedi nota congiunta e atto di annullamento in autotutela).
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appu nto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
P.Q.M.
La Corte La Corte dichiara l’estinzione del giudizio Spese compensate.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025
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