Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4902 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4902 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
Oggetto: Avviso di accertamento per Irpef 2008 – Rinuncia al ricorso per cassazione – Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7071/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato indirizzo Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5267/2016, depositata in data 19 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, era stato
sinteticamente rideterminato in euro 60.924,00 il suo reddito ai fini Irpef per l’anno 2008, a fronte di un reddito dichiarato di euro 265,00, sulla base del possesso di alcuni beni-indice di capacità contributiva e RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per incrementi patrimoniali, ossia: spese per il mantenimento di una moto, di un’autovettura, di un’abitazione principale e della quota del 33% di un’abitazione secondaria; quota di incremento patrimoniale per l’acquisto della moto; rate di due mutui pagati nell’anno di riferimento.
Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE proprie disponibilità.
La CTP rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava l’appello.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025.
In data 17/11/2025 il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR dichiarato inammissibili le doglianze inerenti al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento in quanto ritenute ‘nuove’, sebbene si trattasse di ‘mere difese’ proponibili anche con l’atto di appello.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 7, primo comma, della
legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR rilevato la nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione, nonché per il difetto di delega in favore del funzionario che aveva sottoscritto tale atto.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 78/2010, conv. con legge n. 122/2010, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 53 Cost. ed all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che la ricostruzione reddituale operata dall’Ufficio, e avallata dai giudici tributari, si palesa inattendibile in quanto fondata su un’unica presunzione semplice, ossia il possesso di determinati beniindice, senza ulteriori valutazioni circa l’effettiva capacità contributiva del ricorrente.
Preliminarmente deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, depositata dal contribuente in data 17/11/2025, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018 (cd. rottamazioneter ).
Dalla documentazione allegata all’atto di rinuncia, tuttavia, non si evince che la definizione agevolata ricomprenda anche l’avviso di accertamento oggetto di causa, atteso che il numero identificativo di quest’ultimo non trova riscontro in quello degli atti impositivi menzionati nella predetta documentazione.
Considerato, in ogni caso, che la rinuncia è stata validamente effettuata, in quanto il relativo atto risulta sottoscritto dal contribuente ed è stato notificato alla controricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della complessità RAGIONE_SOCIALE questioni sottese ai motivi di ricorso.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME