Rinuncia al Ricorso: Quando l’Inammissibilità Prescinde dalla Notifica
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sulla rinuncia al ricorso e sui suoi effetti processuali, anche quando l’atto non viene formalmente notificato alla controparte. La vicenda riguarda una contribuente che, dopo aver impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale, decide di non proseguire l’azione legale. La Corte, con una decisione pragmatica, dichiara il ricorso inammissibile, valorizzando la sostanza dell’atto rispetto al vizio formale della mancata notifica.
I Fatti del Caso: dalla Definizione Agevolata alla Rinuncia
Il caso ha origine da un contenzioso tributario tra una cittadina e l’Agenzia delle Entrate. La contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza a lei sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Successivamente alla presentazione del ricorso, la parte ricorrente ha approfittato di una procedura agevolata per definire i carichi fiscali oggetto della controversia. Coerentemente con tale scelta, il suo legale ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, questo atto non è stato mai notificato al legale dell’Agenzia delle Entrate, l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Valutazione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte si è trovata a dover valutare le conseguenze di una rinuncia formalmente incompleta. La mancata notifica, in teoria, costituisce un vizio procedurale. Ciononostante, i giudici hanno adottato un approccio sostanzialistico.
L’atto di rinuncia, sebbene non portato formalmente a conoscenza della controparte, è stato interpretato come una chiara e inequivocabile manifestazione della volontà della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La definizione agevolata dei debiti aveva, di fatto, risolto la controversia alla radice, facendo venir meno qualsiasi utilità pratica di una sentenza della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione: Inammissibilità per Carenza d’Interesse
La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia depositata, pur non notificata, produce comunque l’effetto di attestare una “sopravvenuta carenza di interesse all’azione”. Questo concetto è cruciale: l’interesse ad agire e a resistere in giudizio deve sussistere non solo al momento dell’avvio della causa, ma per tutta la sua durata. Se questo interesse viene meno, il processo perde la sua ragion d’essere.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 13923/2019), la Corte ha ribadito che in questi casi il ricorso diventa inammissibile. Non si tratta semplicemente di chiudere il procedimento, ma di dichiarare che l’atto introduttivo non può più essere esaminato nel merito perché è venuto meno il suo presupposto fondamentale: l’interesse della parte a ottenere una pronuncia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Questa pronuncia comporta una conseguenza economica precisa per la ricorrente. Ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione di inammissibilità obbliga la parte che ha proposto l’impugnazione al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo pari a quello già versato all’inizio del procedimento.
L’insegnamento che si trae da questa ordinanza è duplice. Da un lato, la giustizia tende a privilegiare la sostanza sulla forma, riconoscendo gli effetti di un atto che, pur viziato, manifesta una chiara volontà della parte. Dall’altro, anche quando si pone fine a un contenzioso, le conseguenze procedurali, incluse quelle economiche, seguono il loro corso: l’inammissibilità del ricorso comporta comunque il pagamento del doppio contributo unificato.
Una rinuncia al ricorso è valida anche se non notificata alla controparte?
Secondo questa ordinanza, anche se la rinuncia non è notificata, può dimostrare una “sopravvenuta carenza di interesse all’azione”. Questo porta il giudice a dichiarare il ricorso inammissibile, facendogli produrre effetti sostanziali pur in presenza di un vizio formale.
Cosa si intende per “sopravvenuta carenza di interesse all’azione”?
Significa che, dopo l’inizio della causa, è venuto meno il motivo concreto o il vantaggio pratico per cui la parte aveva agito. Nel caso specifico, avendo la contribuente risolto le sue pendenze fiscali con una procedura agevolata, non aveva più alcun interesse a ottenere una sentenza dalla Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’iscrizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33331 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28152/2015 R.G. proposto da NOME, con l ‘ AVV_NOTAIO, nel domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Toscana -Firenze n. 745/17/2015 pronunciata il 16 aprile 2015 e depositata il 22 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Che con atto di rinuncia al ricorso depositato il 17 luglio 2023, il patrono della contribuente ha fatto noto aver definito con procedura agevolata i carichi esattivi di cui è lite, senza produrre documentazione al riguardo, ed ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che, peraltro, la rinuncia non risulta notificata al patrono erariale, ma non di meno produce l’attestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’azione, donde il ricorso diviene inammissibile e tale va dichiarato (Cass. 22/05/2019, n 13923).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13 , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/10/2023.