Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10771/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ EMILIA -ROMAGNA n. 2831/2017 depositata il 19/10/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione fondato, su cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’ Emilia Romagna che in controversia in tema di avviso di accertamento ICI anno 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’ atto impugnato limitatamente alle sanzioni, disponendo la compensazione delle spese di lite;
il Comune di Sorbolo ha resistito con controricorso;
nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod., è stata sottoscritta dal difensore di parte ricorrente, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari
al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data