Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22938-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ROMA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME unitamente
all’Avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 142/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 6360/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di pagamento emesso da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 27/4/2020 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la società controricorrente.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione
estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità