Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21230 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29372-2022 proposto da:
AUTORITÀ DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv ocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv ocato COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 705/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 9/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1574/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del Demanio Marittimo per l’anno 2009 .
La Regione Marche resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazione della controversia con la Regione.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da