Rinuncia al Ricorso e Doppio Contributo: La Cassazione Fa Chiarezza
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale che consente di porre fine a una controversia. Ma quali sono le sue conseguenze in termini di costi, in particolare riguardo al temuto ‘doppio contributo unificato’? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione, stabilendo che tale sanzione non si applica se la causa dell’estinzione del giudizio è sopravvenuta alla presentazione del ricorso stesso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente un maggior reddito fondiario per l’anno d’imposta 2008. Il contribuente aveva inizialmente ottenuto ragione presso la Commissione Tributaria Provinciale, ma la decisione era stata ribaltata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto le tesi dell’Ufficio.
Di fronte a questa sentenza sfavorevole, il contribuente decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio, le parti raggiungevano una soluzione extragiudiziale: il ricorrente aderiva a una definizione agevolata della controversia. A seguito di ciò, depositava formalmente un atto di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Suprema Corte, ricevuta la rinuncia, ha agito conformemente a quanto previsto dal codice di procedura civile. Verificata la regolarità dell’atto, sottoscritto personalmente dalla parte e autenticato dai suoi difensori (come richiesto dall’art. 390 c.p.c.), ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Inoltre, dato che l’Agenzia delle Entrate non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione, la Corte ha deciso di non pronunciarsi sulla ripartizione delle spese legali.
Le Motivazioni: Perché Non si Applica il Doppio Contributo Unificato?
Il punto cruciale e di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nella decisione di non condannare il ricorrente al pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Questa sanzione, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, scatta solitamente quando un ricorso viene respinto integralmente, oppure dichiarato inammissibile o improcedibile.
La Corte ha motivato la sua scelta sulla base di un principio fondamentale: il presupposto che ha portato all’estinzione del giudizio (ovvero la definizione agevolata e la conseguente rinuncia) è un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso. In altre parole, quando il ricorso è stato presentato, non esistevano le condizioni per una sua reiezione o inammissibilità che giustificassero l’applicazione della sanzione.
Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 31732/2018 e n. 10140/2020), la Corte ha ribadito che la norma sul doppio contributo ha una natura lato sensu sanzionatoria e, in quanto eccezionale, deve essere interpretata in modo restrittivo. Non può, quindi, essere applicata a situazioni, come quella in esame, in cui la fine del processo dipende da un fatto nuovo e posteriore all’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente. Essa chiarisce che la scelta di definire in via agevolata una pendenza tributaria e, di conseguenza, rinunciare al ricorso pendente non comporta automaticamente l’applicazione di sanzioni processuali ulteriori. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa poter valutare con maggiore serenità l’opportunità di aderire a strumenti deflattivi del contenzioso, senza il timore di incorrere nel pagamento del doppio contributo unificato, a condizione che l’impugnazione originaria non fosse palesemente infondata.
Cosa succede processualmente quando si deposita una rinuncia al ricorso?
Se la rinuncia è ritualmente sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia in quella sede.
In caso di rinuncia al ricorso si deve sempre pagare il ‘doppio contributo unificato’?
No. Secondo questa ordinanza, il doppio contributo unificato non è dovuto se la causa dell’estinzione, come una rinuncia a seguito di definizione agevolata, è un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso stesso.
Perché il doppio contributo unificato non è stato applicato in questo specifico caso?
La Corte ha ritenuto che la norma che prevede il doppio contributo abbia natura sanzionatoria e debba essere interpretata restrittivamente. Poiché il presupposto per l’estinzione del giudizio si è verificato dopo la presentazione del ricorso, non sussistevano le condizioni originarie per applicare tale sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
-intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 2151/2016, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rinuncia al ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13887/2017 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pisa che, invece, aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef, un maggior reddito fondiario.
In data 31 ottobre 2018 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dando atto dell’accoglimento della domanda di definizione agevolata.
Considerato che:
Sebbene non via sia prova della definizione agevolata, la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata da entrambi i difensori. Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata, non deve pronunciarsi sulle spese.
Non sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto dell’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025.