Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5341-2021 R.G. proposto da:
PILLA NOME COGNOME
DEL VECCHIO NOME CONSIGLIA
PILLA UMBERTO
rappresentanti e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME NOME e NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3879/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 61/2019 della Commissione tributaria provinciale di Benevento in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 29/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di definizione transattiva della controversia con l’RAGIONE_SOCIALE ex art. 1 commi 213 -218 Legge n. 197/2022, allegando allo scopo relativa documentazione.
1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1.3. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura
si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità