Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5341-2021 R.G. proposto da:
PILLA NOME COGNOME
DEL VECCHIO NOME COGNOME
PILLA UMBERTO
rappresentanti e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3879/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 61/2019 della Commissione tributaria provinciale di Benevento in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 29/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di definizione transattiva della controversia con l’Agenzia delle entrate ex art. 1 commi 213 -218 Legge n. 197/2022, allegando allo scopo relativa documentazione.
1.2. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.3. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura
si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità