Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14617 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22519-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NOLA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Nola avverso la sentenza n. 10834/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di pagamento TARI 2015.
L’ente locale resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 23/4/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità