Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26881-2018 proposto da:
OPERA RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 19/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Opera Diocesana Assistenza Religiosa COGNOME propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello del Comune di Cavallino Treporti avverso la sentenza n. 105/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011.
Il Comune resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 11/12/2019, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità