Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20362/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 627/2016 depositata il 2 febbraio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME due diversi avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del cd. , determinava
sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito della predetta contribuente in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, rettificando in aumento quello da lei dichiarato.
Con distinti ricorsi la RAGIONE_SOCIALE impugnava gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 529/2014, riuniti i procedimenti, respingeva le sue domande.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 627/2016 del 2 febbraio 2016, respingeva gli appelli separatamente spiegati dalla parte privata soccombente, confluiti in un unico procedimento.
Contro questa sentenza la Cai ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:
1) ;
2) .
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, con atto sottoscritto con firma digitale da lei personalmente e dal suo procuratore, AVV_NOTAIO, la Cai ha rinunciato al ricorso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo.
Deve farsi luogo all’invocata declaratoria, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo.
Avuto riguardo alle modalità di definizione del presente giudizio,
non si provvede in ordine alle relative spese, considerato che l’art. 391, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , risultante a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40 del 2006, non impone alla Corte di condannare alle spese la parte che vi ha dato causa, bensì le conferisce la facoltà di adottare una simile statuizione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16768/2022).
Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione