Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23021/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME e COGNOME giusta procura speciale in atti
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 1137/2016 depositata il 29/2/2016;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello di San Marco RAGIONE_SOCIALE (concessionaria per il Comune di Segrate), ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Tarsu 2006, eccezion fatta per la superficie di 5742 m² in quanto ricompresa in territorio del Comune di Pioltello; il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di Milano Smistamento (appunto ricadente a confine tra i suddetti Comuni) ed adibite a terminal e movimentazione container .
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 3/7/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con la Concessionaria.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione RAGIONE_SOCIALE
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compens azione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura
si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità