Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33877 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33877 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto:
Contributo unificato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 738/NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rappresentato e difeso dall’Avv ocature Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 934/2022 depositata il 1° luglio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
la controversia ha ad oggetto l’omesso versamento del contributo unificato richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (d’ora in poi ricorrente) richiesto (con invito al pagamento prot. n. 577/2019 del 4.06.2019) per la proposizione di motivi aggiunti presentati dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) nel giudizio innanzi al TAR per la Lombardia, avente R.G. n. 1720/2018; la doverosità del pagamento del contributo unificato a seguito delle l’inoltro l ‘atto impugnato dalla odierna controricorrente confermava deduzioni difensive della contribuente, depositate dopo dell’invito al pagamento ;
la CTP accoglieva il ricorso dell’attuale controricorrente ;
la CTR confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’ appello proposto dall’attuale ricorrente ;
il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e presenta istanza di rinuncia al giudizio, il controricorrente resta intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. e, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 13, comma 6 bis e 6 bis 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti.
Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza della ricorrente, presentata il 16 gennaio 2023, con la quale dichiara di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere appreso che il termine ultimo per impugnare era il 31 ottobre 2022, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto il 4 gennaio 2023.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede accettazione della controparte,
restando pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata che ha solo presentato un atto di accettazione della rinuncia.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 6 novembre 2023