Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33426 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33426 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27490/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1018/2018 depositata il 20/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (‘affittuaria’)contro l’avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato dalla società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di RAGIONE_SOCIALE (‘concedente’) e destinato alla costruzione, da parte RAGIONE_SOCIALE, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
La società contribuente ha depositato controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, per avere erroneamente la CTR qualificato l’atto negoziale de quo come contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili
nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.
Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’a desione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti).
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.