Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
IRPEF
AVVISO DI ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00755/2017 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO e con il difensore elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di MILANO n. 3416/36/2016 depositata l’08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato a NOME, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava per l’anno d’imposta 2009 recuperava a tassazione quanto ricevuto nell’anno in questione dalla contribuente a titolo di assegno periodico all’ex -coniuge e, pertanto, la somma di euro 12.000,00.
NOME impugnava l’avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese assumendo dovesse qualificarsi quanto ricevuto come attribuzione una tantum esente da imposta.
La CTP di Varese respingeva il ricorso con la sentenza n. 198/12/15 dell’08/04/2015.
La contribuente impugnava la sentenza innanzi alla CTR di Milano; l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale. La CTR di Milano, con la sentenza n. 3416/36/2016 depositata l’08/06/2016 ha rigettato l’impugnazione principale e ha condannato l’appellante a rifondere le spese di lite sostenute dall’Ufficio.
Avverso la pronuncia della CTR di Milano, NOME ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita nei termini con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con successiva memoria depositata il 12/07/2024 NOME ha rinunciato al ricorso.
Considerato che:
La contribuente la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte del controricorrente (Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso.
Va ricordato, infine, che «in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (tra le tante Cass. 05/12/2023, n. 34025).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre