Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13552/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l o studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’ ABRUZZO n. 238/2022 depositata il 06/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
Il Comune di Oricola ha impugnato, sulla base di un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 238/2022 depositata in 6 aprile 2022 non notificata che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento IMU;
la contribuente ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE
secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Oricola ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la contribuente -rinunzia oggetto di rituale accettazione conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti, oggetto di accettazione da parte della COGNOME la quale ha anzi a sua volta dedotto va dichiarata l’estinzione del
la cessata materia del contendere, giudizio;
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e
la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione