Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando Non Si Paga il Doppio Contributo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un punto cruciale per chiunque affronti un contenzioso tributario: la rinuncia al ricorso non solo pone fine alla lite, ma evita anche il pagamento del raddoppio del contributo unificato. Questa decisione offre un’importante via d’uscita per i contribuenti che, pendente il giudizio, aderiscono a forme di definizione agevolata, come la “rottamazione” delle cartelle.
I Fatti del Caso: dal Contenzioso alla Rinuncia
Una contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, portando la controversia davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’Agenzia delle Entrate si era costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Tuttavia, nel corso del procedimento, la situazione è cambiata: la ricorrente ha presentato una memoria con cui dichiarava di voler rinunciare al giudizio. La ragione di questa scelta era l’avvenuta “rottamazione” del debito, una procedura che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo beneficiando di condizioni vantaggiose. A fronte di questa rinuncia al ricorso, la contribuente ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo, compensando le spese di lite tra le parti.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Accogliendo la richiesta della ricorrente, la Corte di Cassazione ha dichiarato formalmente estinto il giudizio. La decisione si fonda sulla chiara manifestazione di volontà della parte di non voler più proseguire con l’azione legale. Inoltre, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, tenendo conto della natura della decisione, che non entra nel merito della controversia ma si limita a prenderne atto della fine.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il punto centrale e più interessante dell’ordinanza riguarda il versamento del contributo unificato. La normativa, in particolare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione, e che rimane soccombente, debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. Questo “raddoppio” ha una funzione sanzionatoria, per disincentivare ricorsi infondati.
La Corte ha specificato che questa misura si applica solo ed esclusivamente ai casi tipici di esito negativo dell’impugnazione, ovvero:
* Rigetto dell’impugnazione.
* Dichiarazione di inammissibilità.
* Dichiarazione di improcedibilità.
Secondo gli Ermellini, la norma ha un carattere eccezionale e, in un certo senso, sanzionatorio. Pertanto, non può essere soggetta a un’interpretazione estensiva o analogica. La rinuncia al ricorso, che porta all’estinzione del giudizio, è una fattispecie completamente diversa da quelle elencate. Non c’è una parte soccombente nel merito, ma solo una decisione di porre fine alla contesa. Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del doppio contributo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente e offre importanti indicazioni pratiche. Chi decide di aderire a una definizione agevolata mentre è in corso un giudizio di Cassazione può procedere con la rinuncia al ricorso con la certezza di non incorrere in ulteriori costi sanzionatori come il raddoppio del contributo unificato. La decisione della Corte promuove la deflazione del contenzioso, incentivando la risoluzione extragiudiziale delle liti fiscali e garantendo al contempo che l’istituto della rinuncia non venga penalizzato da oneri impropri. In sintesi, la rinuncia rappresenta una via d’uscita efficiente e senza costi aggiuntivi per chiudere definitivamente una vertenza con il Fisco.
Cosa accade a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare?
Il processo viene dichiarato estinto, ovvero si chiude senza una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso in Cassazione, è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia, ma solo nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Come vengono gestite le spese legali quando un processo si estingue per rinuncia?
In questo caso specifico, la Corte ha deciso di compensare le spese, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali. Questa decisione è stata presa in considerazione della natura definitoria della pronuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 213/2022 R.G. proposto da: DAL FANTE COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1244/2021 depositata il 13/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ,sulla base di un unico motivo, ricorso per la cassazione della sentenza n. 1244/5/2021, pronunciata in data 6/10/2021 dalla CTR Veneto.
L’ufficio ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente, con memoria in atti, ha dichiarato di rinunciare al giudizio chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rottamazione, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che poiché la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunziare al ricorso in ragione della intervenuta definizione agevolata, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della natura della pronunzia definitoria.
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 8 aprile 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME