Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2952/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore delegato, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Milano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2415/2019 depositata il 5 giugno 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 424NUMERO_DOCUMENTO0NUMERO_DOCUMENTOU) emesso dal comune di Milano (d’ora in poi controricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) riguardante l’IMU relativa all’anno 201 3.
La CTR, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto dall’odierna ricorrente.
La ricorrente ha proposto ricorso fondato su quattro motivi, la controricorrente ha proposto controricorso; le parti nel corso del giudizio hanno presentato istanza di dichiarazione di cassazione della materia del contendere.
CONSIDERATO CHE
Le parti hanno presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dai difensori muniti di specifico potere in forza della procura ad litem (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l’accettazione della controparte, pur sempre possiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove, dunque, sia effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di
estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
Nell’istanza le parti danno atto che l’odierna ricorrente ha provveduto al pagamento integrale della pretesa e al pagamento delle spese processuali relative ai precedenti giudizi, rinunciando all’impugnazione oggetto del presente giudizio.
L’istanza , nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata presentata congiuntamente con il controricorrente, il quale ha accettato la rinuncia al presente giudizio, come risulta dalla documentazione agli atti.
Va, pertanto, dichiarata la compensazione delle spese del presente giudizio.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U – , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024.