Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21854 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36806-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrenti-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4627/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 21168/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento, emesso dal Comune di Bacoli, per TARSU 2010 -2011 in relazione all’area in cui la ricorrente svolgeva attività di stabilimento balneare in virtù di concessione demaniale.
Il Comune resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 4/6/2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da