Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15418 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15576/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO del foro di Rieti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6862/10/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18.12.2015, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 16.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che :
OGGETTO: Rinuncia al ricorso per cassazione -estinzione
1.La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 6862/10/2015 della C.T.R. di Roma, che, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Rieti, riteneva legittimo e fondato l’avviso di accertamento impugnato, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Rieti, previa verifica fiscale e relativo processo verbale di constatazione, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO per indeducibilità dei costi per euro 93.760,00 e per ricavi non contabilizzati per euro 23.596,00, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE imposte IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni ed interessi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
1.La società ricorrente ha depositato telematicamente, in data 16.12.2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal difensore e dal legale rappresentante della società, con la quale dichiara di non aver più interesse a coltivare il giudizio.
La cancelleria ha regolarmente comunicato all’RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il ricorso può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese processuali tra le parti.
In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.4.2025.