Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15576/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Rieti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6862/10/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 18.12.2015, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 16.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
OGGETTO: Rinuncia al ricorso per cassazione -estinzione
1.La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 6862/10/2015 della C.T.R. di Roma, che, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Rieti, riteneva legittimo e fondato l’avviso di accertamento impugnato, mediante il quale l’Agenzia delle Entrate di Rieti, previa verifica fiscale e relativo processo verbale di constatazione, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2006 per indeducibilità dei costi per euro 93.760,00 e per ricavi non contabilizzati per euro 23.596,00, con conseguente recupero delle imposte IVA, IRES e IRAP, oltre sanzioni ed interessi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che:
1.La società ricorrente ha depositato telematicamente, in data 16.12.2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal difensore e dal legale rappresentante della società, con la quale dichiara di non aver più interesse a coltivare il giudizio.
La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia.
Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il ricorso può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 34025/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.4.2025.