Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30066/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Vanzago, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1076/18 depositata il 13 marzo 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO), riguardante il pagamento dell’Ici per l’anno 2009, emesso dal Comune di Vanzago (d’ora in poi controricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) .
La CTP ha respinto il ricorso dell’odierna ricorrente.
La CTR ha accolto parzialmente l’appello dell’odierna ricorrente rideterminando il valore dell’area in € 150,00 al mc, anziché in € 368,00 al mc.
La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, nonché atto di rinuncia agli atti per intervenuta conciliazione, il controricorrente propone controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma, 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, allegando e documentando di avere raggiunto un accordo con
il controricorrente sull’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l’accettazione della controparte, pur sempre possiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove, dunque, sia effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre
2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata dall’odierno controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U – , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre
2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.