Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31476 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20770-2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 624/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Galliate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 74/2021 della Commissione tributaria provinciale di Novara in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE successivamente incorporata in RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento IMU 2014, notificato dal Comune.
La Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 8/11/2024, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale a seguito di conciliazione della controversia.
1.2. A tali istanze le parti ha prestato reciproca adesione.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura
si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità