Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , ex lege domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 566/24/16 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 marzo 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Considerato che:
Tributi Rinuncia al ricorso Estinzione
NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, notificatogli dall’Agenzia delle entrate a seguito di rettifica del reddito dichiarato derivante dalla rettifica effettuata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base della quale il contribuente era socio al novanta per cento. Accertamento quest’ultimo che la Società definì per adesione.
L ‘adita Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso con decisione che, appellata dal contribuente, venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello riteneva che correttamente i primi giudici avevano condannato il contribuente alle spese in quanto avevano rigettato il ricorso introduttivo pur avendo rideterminato, su istanza dell’Ufficio, il reddito accertato in relazione a quello definito per adesione dalla Società.
Ribaditi i principi giurisprudenziali in tema di distribuzione di utili extracontabili, la C.T.R. rilevava che nessuna prova era stata fornita in ordine alla dedotta mancata distribuzione di utili mentre il reddito, come accertato in capo alla società, non poteva più essere posto in discussione, vista la definitività dello stesso.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, su tre motivi. L’Agenzia del l’entrate resiste con controricorso .
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettata con memoria dalla controricorrente.
Considerato che :
a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME e dell’espressa accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate il
processo va dichiarato estinto e le spese integralmente compensate tra le parti.
In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2025.