Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4481 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4481  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME  NOME  rappresentato  e  difeso  per  procura  in  calce  al ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli  Uffici  dell’Avvocatura  Generale  dello  Stato  che  la  rappresenta  e difende.
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  n.  566/24/16  della  Commissione  tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 marzo 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Considerato che:
Tributi Rinuncia al ricorso Estinzione
NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno  di  imposta  2007,  notificatogli  dall’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  a seguito  di  rettifica  del  reddito  dichiarato  derivante  dalla  rettifica effettuata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base  della  quale  il  contribuente  era  socio  al  novanta  per  cento. Accertamento quest’ultimo che la Società definì per adesione.
L ‘adita Commissione  tributaria  provinciale  rigettò  il  ricorso  con decisione  che,  appellata  dal  contribuente,  venne  confermata  dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe.
Il  Giudice  di  appello  riteneva  che  correttamente  i  primi  giudici avevano  condannato  il  contribuente  alle  spese  in  quanto  avevano rigettato  il  ricorso  introduttivo  pur  avendo  rideterminato,  su  istanza dell’Ufficio,  il  reddito  accertato  in  relazione  a  quello  definito  per adesione dalla Società.
Ribaditi  i  principi  giurisprudenziali  in  tema  di  distribuzione  di  utili extracontabili, la C.T.R. rilevava che nessuna prova era stata fornita in ordine  alla  dedotta  mancata  distribuzione  di  utili  mentre  il  reddito, come accertato in capo alla società, non poteva più essere posto in discussione, vista la definitività dello stesso.
Avverso  la  sentenza  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso,  su  tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod.proc.civ., alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  in  prossimità  della  quale  il ricorrente  ha  depositato  atto  di  rinuncia  al  ricorso  accettata  con memoria dalla controricorrente.
Considerato che :
a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME e  dell’espressa  accettazione  da  parte  dell’RAGIONE_SOCIALE  il
processo va dichiarato estinto e le spese integralmente compensate tra le parti.
In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2025.