Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15800 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9370/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3860/2018 depositata il 18/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di otto motivi, ricorso per la cassazione della sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3860/2018 in materia di TARI.
il Comune di Milano ha resistito con controricorso.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha depositato, in data 25 marzo 2025, rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, sottoscritta dai procuratori delle parti, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Per effetto della detta rinunzia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30
settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione