Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32206 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35784/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO E INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 907/2018 depositata il 01/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento Tarsu, relativo all’anno 2010, contestando il mancato pagamento del tributo comunale nonché applicando gli interessi e le relative sanzioni.
La società contribuente impugnava tale avviso, dinanzi alla C.T.P. di Chieti, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione dell’atto impositivo, illogicità della tariffa applicata e illegittimità del Regolamento, erroneità della superficie tassata.
La Commissione adita respingeva il ricorso della contribuente che avverso tale decisione proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Abruzzo – Sezione staccata di Pescara la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame.
Avverso la sentenza, la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sorretto da otto motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Udita la relazione nella pubblica udienza del 8/11/2023 Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.M. nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 62, comma 2, e 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del principio ‘chi inquina paga’ di cui all’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto tassabile l’intero specchio d’acqua oggetto di concessione (mq. 12.900 circa), destinato a transito e manovra dei natanti, non indicato nella dichiarazione Tarsu stante l’inidoneità a produrre rifiuti.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, 1, d.l. n. 8 del 1999, convertito dalla l. n. 75 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto escluse dal tributo comunale le sole aree pertinenziali delle abitazioni e non anche quelle pertinenziali rispetto a insediamenti non abitativi, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di aree scoperte operative o meramente accessorie.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 69, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., perché la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha ritenuto non soggetta a motivazione la delibera tariffaria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in ordine alla determinazione della tariffa applicata e ai rapporti tra le diverse categorie tariffarie.
Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., poiché la C.T.R. ha ritenuto soggetta a tassazione la superficie acquea equiparata ad una qualsiasi superficie scoperta, senza considerare che l’imponibilità deve essere limitata alla porzione di specchio destinata all’ormeggio dei natanti.
Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 132 n.4 cod.proc.civ., 112 cod. proc.civ., 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché ove si ritenesse che la decisione della C.T.R. abbia disatteso implicitamente la deduzione concernente lo stralcio dell’area destinata al transito ed alla manovra dei natanti, comunque si tratterebbe di decisione non motivata.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, nonché del principio ‘chi inquina paga’ di cui all’art. 174 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la C.T.R.
erroneamente ha ritenuto imponibile l’intera superficie acquea e non solo quella corrispondente ai ‘posti barca’.
Con il settimo motivo deduce omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha omesso di pronunciarsi sul riproposto difetto di motivazione dell’avviso impugnato sotto il profilo della tariffa applicata (depositi chiusi e magazzini) essendosi il giudice del gravame limitato a rispondere sulla motivazione della delibera comunale.
Con l’ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 132 n.4 cod.proc.civ., 112 cod.proc.civ., 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., poiché la CTR non ha motivato in merito al rigetto ancorché implicito, della eccezione di difetto di motivazione dell’impugnato avviso di accertamento.
Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti sul punto (v. documentazione in atti).
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2023.