Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17581 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
IRPEF FERMO AMMINISTRATIVO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13674/2016 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata agli indirizzi pec:
EMAIL e EMAIL
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL ,
-controricorrente –
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 10569/2015, depositata il 25 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello dell a società di riscossione, ha dichiarato legittimo il fermo amministrativo iscritto sull’auto della contribuente a seguito del mancato pagamento di cartella emessa in ragione di un debito erariale.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è difesa a mezzo controricorso mentre l ‘ Avvocatura erariale, per l’RAGIONE_SOCIALE , ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.
Con istanza di rinuncia agli atti depositata il 6 giugno 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite dichiarando di non avere più interesse alla lite, avendo aderito alla c.d. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle emesse in ragione dell’atto impositivo oggetto di giudizio .
Considerato che:
La contribuente ha dichiarato, nell’istanza di estinzione, di aver versato quanto dovuto in ragione della rottamazione della nuova cartella di pagamento n. 071/071201600660259/09, per euro 11.842,40, emessa sulla base della medesima pretesa impositiva di cui alla sentenza impugnata.
I documenti prodotti dalla contribuente tuttavia, non documentano, in mancanza di univoca corrispondenza, che detta cartella abbia ad
oggetto i medesimi debiti di cui al fermo amministrativo impugnato nel giudizio.
Ciononostante, deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata ritualmente dal difensore della ricorrente in virtù di espresso potere conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione e ritualmente comunicata alle controparti a cura della Cancelleria. Pertanto, s ussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
3 . Le spese restano compensate in ragione dell’ andamento del giudizio.
Stante il tenore della pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 18-19 giugno 2024.