Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 250/2016 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato,
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – LATINA, n. 4236/39/15, depositata in data 17/7/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024;
Rilevato che:
Con atto di rinuncia depositato telematicamente, recante la data del 30 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO ha rappresentato la volontà del suo assistito di rinunciare al ricorso;
Considerato che:
Benché non corredata dalla procura speciale a rinunciare, ai sensi dell’art. 390 , comma 2 c.p.c., la dichiarazione dell’AVV_NOTAIO è idonea a rappresentare il venir meno dell’interesse , in capo al COGNOME, alla decisione nel merito dell’odierno ricorso (cfr. Cass., n. 2259/2013; Cass., n. 14782/2018), con la conseguente inammissibilità dello stesso;
la dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato, ai sensi dell’art. 390, comma 3 c.p.c. ;
sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.