Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 484/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE.
–
intimato – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 788/2019, depositata il 14/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere
NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento della T.I.A. relativamente agli anni 2011-2012 al Comune di Viareggio nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acqua utilizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale.
I ricorsi (riuniti) sono stati respinti in primo grado e la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto, con la suindicata sentenza.
La contribuente, quindi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il Comune non ha depositato controricorso.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti.
La causa è stata trattata all’udienza camerale del 27 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza o mera apparenza della motivazione, con violazione dell’art. 132, comma secondo, n.4, cod.proc.civ., in merito alla sollevata questione della tassabilità degli specchi d’acqua alla luce del d.lgs. n. 182 del 2003.
In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali (che sono compensate secondo gli accordi intercorsi tra le parti).
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.