Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14659 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2055/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME E RAGIONE_SOCIALE. (C.F.: P_IVA), con sede in Bacoli (NA) alla INDIRIZZO rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE; pec.: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (numeri di fax: NUMERO_TELEFONO e NUMERO_TELEFONO; indirizzi pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME (C.F.: 80100100637), con sede in Bacoli alla INDIRIZZO in persona del Commissario Straordinario p.t. dott.
Avviso accertamento Tarsu – Rinuncia ricorso
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, ed in virtù di delibera commissariale in data 24.1.2019 n. 10, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE, presso il cui studio domicilia in Roma, alla INDIRIZZO (Avv. L. COGNOME) ;
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
-avverso la sentenza 5347/6/2018 emessa dalla CTR Campania il 04/06/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Sabatino & RAGIONE_SOCIALE. impugnava un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bacoli aveva accertato una differenza dovuta a titolo di Tarsu relativamente agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, applicando, in relazione all’occupazione di una superficie complessiva di mq. 934, interamente l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, laddove la contribuente aveva versato l’imposta distinguendo le aree sulla base delle attività specificamente svolte.
La CTP di Napoli rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando che il provvedimento impositivo impugnato conteneva ampiamente le indicazioni necessarie per la comprensione delle ragioni dell’imposizione, che correttamente era stata applicata l’aliquota prevista per l’attività di stabilimento balneare, atteso che le aree occupate apparivano tutte funzionalmente collegate tra loro per l’esercizio dell’unica impresa di ‘stabilimento balneare’, e che l’applicazione delle sanzion i si giustificava sulla base del rilievo per cui l’intervento dell’amministrazione si era reso necessario in relazione alla mancata corretta indicazione da parte della contribuente, che aveva illogicamente frazionato le aree appartenenti
ad unico complesso imprenditoriale applicando tariffe differenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
di NOME NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
Il Comune di Bacoli ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il Comune ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. 27.12.2006, n. 296, e 7 l. 27.9.2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3)
e 5), c.p.c., per aver la CTR ritenuto corretta l’applicazione della tariffa Tarsu prevista per l’attivi tà prevalente (stabilimento balneare) esercitata nell’area in considerazione, nonostante il regolamento comunale prevedesse una precisa tariffa distinta per tipo di attività commerciale esercitata sull’area.
Con nota del 16.1.2025 la contribuente, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la controversia e di aver provveduto al pagamento della Tarsu, come da avviso di accertamento n. 1635505, nonché di tutte le spese legali sia del giudizio di I grado che del giudizio di II grado, soddisfacendo ogni ragione di credito del Comune di Bacoli, ha depositato, per il tramite del suo difensore, atto di rinunzia al ricorso ritualmente notificato a mezzo pec sia al Comune di Bacoli che al suo procuratore costituito, dichiarando, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di rinunziare al ricorso per Cassazione e chiedendo l’estinzione del presente giudizio con compensazione totale delle spese.
3.1. Sebbene l’atto di rinuncia provenga da difensore non munito di mandato speciale a tale effetto, ricorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
In considerazione del già intervenuto versamento delle spese processuali
spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907).
Né detti presupposti processuali sussistono laddove, così come nella fattispecie, viene in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.1.2025.